1 The appellate authority shall at the request of any party explain the appeal decision if there are any inconsistencies or contradictions in the operative part of the decision or between the operative part and the statement of grounds.
2 A new period for filing an appeal begins from the date of the explanatory statement.
3 Typographical or arithmetical errors or administrative omissions that have no influence on the decision or on the essential content of the grounds may be corrected by the appellate authority at any time.
1 L’autorità di ricorso, a domanda d’una parte, interpreta la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.
2 Dall’interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.
3 L’autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.