170.512 Federal Act of 18 June 2004 on the Compilations of Federal Legislation and the Federal Gazette (Publications Act, PublA)

170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

Art. 5 Publication by reference

1 Texts in terms of Articles 2–4 which by their special nature are not suitable for the publication in the AS shall be included in the AS on the publications platform simply as a title with a reference, in particular if:

a.
they concern only a small group of people;
b.
they are technical in nature and only intended for specialists;
c.
they must be published in a format that is not suitable for publication in the AS; or
d.
a federal act or Federal Assembly ordinance requires publication outside the AS.

2 Texts under Articles 2–4 that are published in another organ of publication available free of charge in Switzerland shall also be included in the AS only by title with a reference or source in that organ.

3 Articles 6–10 and 14 apply.

12 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016, introductory sentence to para. 1 in force since 1 July 2022 (AS 2015 3977; 2021 693; BBl 2013 7057).

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

1 I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

a.
concernono solo una cerchia ristretta di persone;
b
sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
c.
devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
d.
una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

2 I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

3 Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016, cpv. 1 della frase introduttiva in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6069).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.