1 Publications under this Act may contain personal data; in particular, they may also contain sensitive personal data in terms of Article 3 letter c of the Federal Act of 19 June 199241 on Data Protection, where this is required for a publication provided for in a federal act.
2 Texts that contain sensitive personal data may not be made publicly available online for longer or contain more information than their purpose requires.
3 The Federal Council shall determine any further measures required in order to ensure the protection of sensitive personal data in online publications; in doing so, it shall take account of the state of the art.
40 Inserted by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199242 sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.
2 I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
3 Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
41 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.