161.116 Federal Chancellery Ordinance of 25 May 2022 on Electronic Voting (VEleS)

161.116 Ordinanza della CaF del 25 maggio 2022 concernente il voto elettronico (OVE)

Art. 8 Requirements for the trustworthy part of the system

1 The trustworthy part of the system includes one or more groups of control components.

2 Even if only one of the control components in each group functions correctly, the proof is still sound (Art. 6) and voting secrecy is still preserved (Art. 7).

3 The trustworthiness of the trustworthy part of the system is guaranteed by the diverse design of the control components and the independence of their operation and supervision.

Art. 8 Requisiti posti alla parte affidabile del sistema

1 La parte affidabile del sistema comprende uno o più gruppi di componenti di controllo.

2 Le note di conferma sono valide (art. 6) e il segreto del voto è tutelato (art. 7) anche qualora per ogni gruppo solo una delle componenti di controllo funzioni correttamente.

3 L’affidabilità della parte affidabile del sistema è garantita grazie alla diversa configurazione delle componenti di controllo e all’indipendenza del loro esercizio e della loro sorveglianza.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.