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1 La parte affidabile del sistema comprende uno o più gruppi di componenti di controllo.
2 Le note di conferma sono valide (art. 6) e il segreto del voto è tutelato (art. 7) anche qualora per ogni gruppo solo una delle componenti di controllo funzioni correttamente.
3 L’affidabilità della parte affidabile del sistema è garantita grazie alla diversa configurazione delle componenti di controllo e all’indipendenza del loro esercizio e della loro sorveglianza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.