161.116 Federal Chancellery Ordinance of 25 May 2022 on Electronic Voting (VEleS)

161.116 Ordinanza della CaF del 25 maggio 2022 concernente il voto elettronico (OVE)

Art. 13 Public involvement

1 The canton shall designate a body to which interested persons may submit suggestions for improving the system, including:

a.
suggestions relating to flaws in the documents published under Article 11;
b.
suggestions on the basis of attempts to intrusion in the online system as part of public tests.

2 The body under paragraph 1 shall evaluate the suggestions and inform the person concerned of its assessment and of any measures taken based on the suggestion. This information shall be published.

3 The canton shall ensure that suitable financial reward is given for suggestions that relate to security and that help to improve the system.

Art. 13 Coinvolgimento del pubblico

1 Il Cantone designa un organo al quale le persone interessate possano trasmettere segnalazioni volte a migliorare il sistema, tra cui:

a.
segnalazioni di lacune nei documenti pubblicati secondo l’articolo 11;
b.
segnalazioni sulla base di prove d’intrusione nel sistema online effettuate nel quadro di test pubblici.

2 L’organo di cui al capoverso 1 valuta le segnalazioni e informa i segnalatori circa la propria valutazione ed eventuali misure adottate sulla base delle segnalazioni. Queste informazioni sono pubblicate.

3 Il Cantone provvede affinché le segnalazioni che si riferiscono alla sicurezza e contribuiscono a migliorare il sistema siano remunerate adeguatamente.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.