1 The canton shall designate a body to which interested persons may submit suggestions for improving the system, including:
2 The body under paragraph 1 shall evaluate the suggestions and inform the person concerned of its assessment and of any measures taken based on the suggestion. This information shall be published.
3 The canton shall ensure that suitable financial reward is given for suggestions that relate to security and that help to improve the system.
1 Il Cantone designa un organo al quale le persone interessate possano trasmettere segnalazioni volte a migliorare il sistema, tra cui:
2 L’organo di cui al capoverso 1 valuta le segnalazioni e informa i segnalatori circa la propria valutazione ed eventuali misure adottate sulla base delle segnalazioni. Queste informazioni sono pubblicate.
3 Il Cantone provvede affinché le segnalazioni che si riferiscono alla sicurezza e contribuiscono a migliorare il sistema siano remunerate adeguatamente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.