This Ordinance regulates the requirements for authorising electronic voting trials.
La presente ordinanza disciplina le condizioni per la concessione del nulla osta per prove con il voto elettronico.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.