The cantons shall have the right to issue stricter provisions on the disclosure of the funding of cantonal political actors when exercising political rights at federal level.
Nell’esercizio dei diritti politici a livello federale, è riservato ai Cantoni di prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza nel finanziamento degli attori politici cantonali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.