1 Votes shall be cast in the political domicile, i.e. the commune in which the person eligible to vote is resident and registered to vote. Persons of no-fixed residence shall vote in their commune of origin.7
2 Any person who deposits an identification document other than the certificate of origin (certificate of residence, provisional certificate, etc.) shall acquire political domicile only if they prove that they are not registered to vote in the place where their certificate of origin is deposited.
7 Second sentence inserted by No I of the FA of 18 March 1994, in force since 15 Nov. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).
1 Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l’avente diritto. I nomadi votano nel comune di attinenza.7
2 Chiunque deposita, invece dell’atto d’origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l’atto d’origine.
7 Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
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