152.3 Federal Act of 17 December 2004 on Freedom of Information in the Administration (Freedom of Information Act, FoIA)

152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

Art. 13 Mediation

1 A request for mediation may be filed by any person:

a.
whose access to official documents has been limited, deferred or refused;
b.
whose application was not decided by the authority within the deadline;
c.
who was consulted pursuant to Article 11, should the authority intend granting access contrary to his wishes.

2 The request for mediation must be filed in writing with the Federal Data Protection and Information Commissioner within 20 days of receipt of the decision from the authority or the date of the authority’s failure to comply with the deadline.

3 Should mediation succeed, the matter is deemed to have been settled.

Art. 13 Mediazione

1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

a.
il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
b.
sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine; o
c.
che è stata consultata secondo l’articolo 11, se l’autorità intende accordare l’accesso contro la sua volontà.

2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.

3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.