The bodies designated in Article 1 paragraph 1 must offer all documents that they no longer constantly require to the Federal Archives for safekeeping, provided they are not themselves responsible for their archiving.
I servizi o le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 devono offrire all’Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.