1 The Federal Council shall enact the implementing provisions.
2 It regulates the delivery and archiving of service records of persons who work for the federal government on the basis of a private law contract of agency.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Disciplina le modalità di versamento e di archiviazione di documenti di servizio di persone che, in virtù di un mandato, esercitano un’attività di diritto privato per conto della Confederazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.