A specimen copy must be provided free of charge of all work and publications that relate wholly or partly to archive records in the Federal Archives.
Un esemplare giustificativo di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente sugli archivi dell’Archivio federale deve essere consegnato gratuitamente a quest’ultimo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.