152.1 Federal Act of 26 June 1998 on Archiving (Archiving Act, ArchA)

152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr)

Art. 2 Principles

1 Federal documents that are valuable for legal, political, economic, historical, social or cultural reasons shall be archived.

2 Archiving makes a contribution towards legal certainty as well as to the continuous and efficient management of administrative activities. In particular, it forms the basis for historical and sociological research.

Art. 2 Principio

1 Vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale.

2 L’archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dell’amministrazione. Realizza in particolare le condizioni necessarie alla ricerca nel campo della storia e delle scienze sociali.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.