1 At the request of the Federal Archives, the body delivering the records may release archive records to the public or allow individual persons to consult the records before expiry of the retention periods stipulated in Articles 9, 11 or 12 paragraph 1, if:
2 Such authorisations apply to all applicants subject to the same conditions.
3 The authorisation shall specify how the archive records are to be consulted. The consultation may be made subject to conditions; in particular, it may be required that personal data be rendered anonymous.
4 The Federal Council regulates the details of the authorisation procedure and the conditions attached to consultation unless the general provisions of the law on administrative procedure apply.
1 Su richiesta dell’Archivio federale i servizi mittenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 o 12 capoverso 1, rendere accessibili al pubblico i loro archivi o accordare a singole persone il diritto di consultarli, qualora non vi si opponga:
2 Tali autorizzazioni si applicano alle stesse condizioni a tutti i richiedenti.
3 L’autorizzazione precisa in quale misura gli archivi possono essere consultati. La consultazione può essere subordinata a oneri e condizioni; segnatamente può essere stabilito che i dati personali vengano resi anonimi.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura d’autorizzazione e le condizioni relative alla consultazione, sempre che non siano applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.