151.1 Federal Act of 24 March 1995 on Gender Equality (Gender Equality Act, GEA)

151.1 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)

Art. 3 Prohibition of discrimination

1 Employees must not be discriminated against on the basis of their sex, whether directly or indirectly, including on the basis of their marital status, their family situation or, in the case of female employees, of pregnancy.

2 This prohibition applies in particular to hiring, allocation of duties, setting of working conditions, pay, basic and continuing education and training, promotion and dismissal.

3 Appropriate measures aimed at achieving true equality are not regarded as discriminatory.

Art. 3 Divieto di discriminazione

1 Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza.

2 Il divieto si applica in particolare all’assunzione, all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.5

3 Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell’uguaglianza effettiva.

5 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

 

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