142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 80 Responsibility in federal centres

1 The Confederation shall provide social assistance or emergency aid to persons staying in Switzerland on the basis of this Act and who are accommodated in a federal centre or in an initial integration centre for groups of refugees. It shall work with the canton concerned to ensure that health-care and primary education are provided. It may delegate these tasks entirely or in part to third parties. Articles 81–83a apply mutatis mutandis.

2 SEM shall reimburse third party contractors in respect of the administrative and staff costs that they incur in fulfilling their tasks under paragraph 1. The payments shall be determined at a flat rate. By way of exception, the payments may be based on the actual costs, in particularly when reimbursing individual non-recurring costs.

3 SEM may arrange with the canton concerned that it enter into a contract for compulsory health insurance. SEM shall reimburse the costs of the health insurance premiums, deductible and franchise.

4 The canton concerned shall organise primary education for asylum seekers of school age who are accommodated in a federal centre. The lessons shall be provided in the centres as required. The Confederation may subsidise the provision of primary school education. The payments shall be determined at a flat rate. By way of exception, the payments may be based on the actual costs, in particularly when reimbursing individual non-recurring costs.

208 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 Oct. 2016 (AS 2016 3101; BBl 2014 7991).

Art. 80 Competenza nei centri della Confederazione

1 La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d’ubicazione, l’assistenza sanitaria e l’istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81–83a si applicano per analogia.

2 La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche.

3 La SEM può convenire con il Cantone d’ubicazione che quest’ultimo stipuli l’assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell’assicurazione malattie.

4 Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo in età di scuola dell’obbligo che soggiornano in un centro della Confederazione. Se necessario, l’istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione può versare sussidi per l’istruzione scolastica di base. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche.

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917).

 

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