142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 74 Regulation of stay

1 Persons in need of protection shall reside in the canton to which they have been allocated.

2 If the federal council has not yet revoked temporary protection within five years, the persons in need of protection shall receive from this canton a residence permit limited until the revocation of temporary protection.

3 Ten years after the granting of temporary protection, the canton may grant persons in need of protection a permanent residence permit.

Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza

1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.

2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria.

3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.

 

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