142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 70 Resumption of the procedure for recognition as a refugee

Persons in need of protection who have filed an application for recognition as a refugee may request the resumption of the procedure for recognition as a refugee at the earliest five years following the decision to suspend the procedure in accordance with Article 69 paragraph 3. On the resumption of this procedure, temporary protection shall be revoked.

Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato

Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il riconoscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione conformemente all’articolo 69 capoverso 3 la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.