142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 7 Proof of refugee status

1 Any person who applies for asylum must prove or at least credibly demonstrate their refugee status.

2 Refugee status is credibly demonstrated if the authority regards it as proven on the balance of probabilities.

3 Cases are not credible in particular if they are unfounded in essential points or are inherently contradictory, do not correspond to the facts or are substantially based on forged or falsified evidence.

Art. 7 Prova della qualità di rifugiato

1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.

3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

 

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