1 The granting of temporary protection as well as measures and assistance in the native country or country of origin or in the region of origin of the persons in need of protection should complement one another as far as possible.
2 The Confederation shall work with the native country or country of origin, other host countries and international organisations to create the conditions for the safe return of the persons in need of protection.
1 La protezione provvisoria, le misure e l’assistenza nello Stato d’origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.
2 La Confederazione collabora con lo Stato d’origine o di provenienza, con altri Paesi d’accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.