142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 57 Allocation and initial integration

1 For the allocation of the refugees to the cantons, Article 27 applies.

2 The Confederation may in the interests of initial integration temporarily allocate groups of refugees to accommodation and, in particular house them in an initial integration centre.

Art. 57 Ripartizione e prima integrazione

1 La ripartizione dei rifugiati tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.

2 Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.

 

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