If, as a result of questioning at the federal centre or at the interview, it is obvious that asylum seekers belong to a group of persons in need of protection in accordance with Article 66, they shall be granted temporary protection.
110 Amended by No I of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
Se dalle informazioni raccolte nel centro della Confederazione o dall’audizione sui motivi d’asilo emerge manifestamente che il richiedente fa parte di un gruppo di persone bisognose di protezione di cui all’articolo 66, gli è accordata la protezione provvisoria.
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
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