142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 31a SEM decisions

1 SEM shall normally dismiss an application for asylum if the asylum seeker:

a.
can return to a safe third country under Article 6a paragraph 2 letter b in which he or she was previously resident:
b.
can travel to a third country that is responsible under an international agreement for conducting the asylum and removal procedures;
c.
can return to a third country in which he or she was previously resident;
d.
can continue to a third country for which he or she holds a visa and in which he or she can seek protection;
e.
can continue to a third country in which persons with whom he or she has a close relationship or dependants live;
f.93
can be removed to their native country or country of origin under Article 31b.

2 Paragraph 1 letters c–e do not apply if there are indications in the case in question that the third country does not provide effective protection against refoulement in terms of Article 5 paragraph 1.

3 SEM shall dismiss an application that fails to meet the requirements of Article 18. This applies in particular if the application for asylum is made exclusively for economic or medical reasons.

4 In the other cases, SEM shall reject the application for asylum if refugee status has neither been proven nor credibly demonstrated or there are grounds for denying asylum under Articles 53 and 54.94

92 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).

93 Inserted by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2015 (AS 2015 1871; BBl 2014 3373).

94 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

Art. 31a Decisioni della SEM

1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:

a.
può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b.
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento;
c.
può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d.
può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e.
può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f.94
può essere allontanato nel suo Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 31b.

2 Il capoverso 1 lettere c–e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.

3 La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.

4 Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d’asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.95

93 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).

94 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935).

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

 

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