142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)

Art. 26 Preparatory phase

1 After the application for asylum has been filed, the preparatory phase begins. Under the Dublin procedure, it lasts no more than 10 days, and under other procedures no more than 21 days.

2 In the preparatory phase, SEM records the asylum seekers’ personal details and normally takes their fingerprints and photographs. It may collect additional biometric data, prepare reports on a person's age (Art. 17 para. 3bis), verify evidence and travel and identity documents and make enquiries specific to origin and identity.

3 SEM shall inform asylum seekers of their rights and obligations in the asylum procedure. It may question the asylum seekers about their identity and their itinerary, and summarily about the reasons for leaving their country. At this point, SEM may also ask about any commercial human trafficking. It shall discuss with the asylum seeker whether there is sufficient justification for their request for asylum. If this is not the case and if the asylum seeker withdraws the request, the request shall be cancelled without a formal decision being taken and preparations made for the return journey.

4 The comparison of data under Article 102abis paragraphs 2–3, the examination of fingerprints under Article 102ater paragraph 1 and the request for admission or readmission to the competent state bound by one of the Dublin Association Agreements is made during the preparatory phase.

5 SEM may delegate the tasks under paragraph 2 to third parties. Third parties are subject to the same duty of confidentiality as federal personnel.

78 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

Art. 26 Fase preparatoria

1 Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.

2 Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l’età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d’identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull’identità del richiedente.

3 La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d’asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.

4 Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’articolo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.

5 La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).

 

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