1 Asylum seekers may be accommodated in a centre run by a canton or commune if there are not sufficient places in the federal centres under Article 24. The agreement of the canton concerned is required for accommodating asylum seekers in a communal centre.
2 The canton or the commune concerned:
3 The canton or the commune concerned may delegate the tasks listed in paragraph 2 to third parties, either partially or in full.
4 The provision of social assistance and emergency aid is governed by cantonal law.
5 The Confederation shall make federal contributions by agreement to the canton or commune concerned to compensate for the administrative, staff and other costs which arise from fulfilling the tasks listed in paragraph 2. The compensation shall be fixed as a lump sum. In exceptional cases, the contributions may be fixed on the basis of expenditure, especially in the case of non-recurring costs.
6 The other provisions concerning federal centres apply mutatis mutandis to cantonal and communal centres. In the centres defined in paragraph 1, the same procedures may be carried out as in federal centres as defined in Article 24.
74 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24. Per l’alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d’ubicazione.
2 Il Cantone o il Comune d’ubicazione:
3 Il Cantone o il Comune d’ubicazione può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2.
4 La concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
5 Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune d’ubicazione sussidi federali per l’indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche.
6 Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24.
75 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.