1 The application for asylum must be filed at a border control point at a Swiss airport, on entry at an open border crossing or in a federal centre. Article 24a paragraph 3 is reserved.
2 An application may only be filed by a person who is at the Swiss border or on Swiss territory.
49 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
1 La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso 3.
2 Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.
50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
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