The asylum seeker may not express a view on the decision of the authority to conduct an evidentiary procedure to establish the facts of the case.
Il richiedente non può esprimere un preavviso sulla decisione dell’autorità di procedere a un’assunzione di prove per l’accertamento dei fatti.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.