1 The air carriers shall cooperate with the competent federal and cantonal authorities. The modalities of this cooperation may be stipulated in the operating licence or in an agreement between SEM and the carrier.
2 The following may also be stipulated in the operating licence or agreement in particular:
3 If special measures under paragraph 2 letter a are stipulated, the operating licence or the agreement may provide that any amount that an air carrier must pay under Article 122a paragraph 1 be reduced by up to a half.
294 Amended by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).
1 Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di una convenzione tra la SEM e l’impresa.
2 Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:
3 Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.
300 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
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