1 Air carriers transporting persons must take all reasonable measures to ensure that they only transport persons who possess the required travel documents, visas and residence documents to enter the Schengen area or to travel through international transit zones of the airports.
2 The Federal Council shall regulate the extent of the duty of care.
288 Amended by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).
1 Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.
2 Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza.
294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
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