142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 68d Deletion of Swiss alerts in the SIS

1 Alerts in accordance with Article 68a paragraph 1 shall be deleted by the authority issuing the alert as soon as:

a.
the person subject to the alert has left the Schengen area from another Schengen State;
b.
the decisions have been revoked or cancelled; or
c.
it is known that the person concerned has become a citizen of an EU/EFTA State.

2 The deleting of alerts on return in the SIS in accordance with Article 68a paragraph 1 shall be carried out by the competent border control authority as soon as the person subject to the alert leaves the Schengen area via Switzerland.

3 Alerts for refusal of entry or stay in accordance with Article 68a paragraph 2 shall be deleted by the authority issuing the alert as soon as:

a.
the term of the ban on entry or of the order for expulsion from Switzerland has expired;
b.
the decisions have been revoked or cancelled; or
c.
it is known that the person concerned has become a citizen of an EU/EFTA State.

4 When deleting alerts on return in accordance with paragraph 1 letter a or paragraph 2, if applicable an alert for refusal of entry or stay shall be immediately activated in the SIS.

160 Inserted by Annex 1 No 1 of the FD of 18 Dec. 2020 on the Approval and Implementation of the Exchange of Notes between Switzerland and the EU relating to the Adoption of the Legislation on the Establishment, Operation and Use of the Schengen Information System (SIS), in force since 22 Nov. 2022 (AS 2021 365; 2022 636; BBl 2020 3465).

Art. 68d Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS

1 Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall’autorità segnalante non appena:

a.
la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen;
b.
le decisioni sono state revocate o annullate; o
c.
è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

2 La competente autorità di controllo alla frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.

3 Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno di cui all’articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall’autorità segnalante non appena:

a.
la durata del divieto d’entrata o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP165 o dell’articolo 49a o 49abis CPM166 è scaduta;
b.
le decisioni sono state revocate o annullate; o
c.
è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE o dell’AELS.

4 Al momento della cancellazione delle segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS un’eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno.

164 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).

165 RS 311.0

166 RS 321.0

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.