142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 64 Removal order

1 The competent authorities shall issue an ordinary removal order if:

a.
a foreign national does not possess a required permit;
b.
a foreign national does not fulfil or no longer fulfils the entry requirements (Art. 5);
c.
a foreign national is refused a permit, or the permit is revoked or not extended following a permitted period of stay.

2 Where foreign nationals who are illegally resident in Switzerland hold a valid residence document for another State that is bound by one of the Schengen-Association Agreements124 (a Schengen State), they must be requested without any formal procedure to proceed immediately to that State. If they fail to comply with this request, an order in accordance with paragraph 1 must be issued. If immediate departure is required on grounds of public security and order or internal or external security, an order must be issued without a prior request to leave.

3 An appeal against orders under paragraph 1 letters a and b must be filed within five working days of notification of the order. The appeal does not have suspensive effect. The appellate authority shall decide within ten days on whether suspensive effect will apply.

4 The competent cantonal authorities shall immediately appoint a representative for any unaccompanied minor foreign national to safeguard the minor's interests during the removal proceedings.

5 The Federal Council shall determine the role, responsibilities and duties of the representative mentioned in paragraph 4.125

123 Amended by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881).

124 These Agreements are listed in Annex 1 No 1.

125 Inserted by Annex No I 1 of the FD of 26 Sept. 2014 (Adoption of R[EU] No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection), in force since 1 July 2015 (AS 2015 1841; BBl 2014 2675).

Art. 64 Decisione di allontanamento

1 Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

a.
che non è in possesso del permesso necessario;
b.
che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5);
c.
cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.

2 Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen128 (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso 1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.

3 Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.

4 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

5 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso 4.129

127 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

128 Tali Accordi sono elencati nell’all. 1 n. 1.

129 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

 

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