142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 46 Employment of spouses and children

The spouse and children of a Swiss national or of a person with a settlement permit or a residence permit (Art. 42–44) may work on a salaried or self-employed basis anywhere in Switzerland.

Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.