The spouse and children of a Swiss national or of a person with a settlement permit or a residence permit (Art. 42–44) may work on a salaried or self-employed basis anywhere in Switzerland.
Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.