142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 44 Spouses and children of persons with a residence permit

The foreign spouse and unmarried children under 18 of a person with a residence permit may be granted a residence permit or an extension thereof if:

a.
they live with the permit holder;
b.
suitable housing is available;
c.
they do not depend on social assistance;
d.
they are able to communicate in the national language spoken at their place of residence; and
e.
the family member they are joining is not claiming supplementary benefits according to the SBA65 or would not be entitled to claim such benefits due to family reunification.

2 In order to obtain a residence permit, it is sufficient to register for a language support programme as an alternative to meeting the requirement set out in paragraph 1 letter d.

3 In the case of unmarried children under the age of 18, the requirement laid out in paragraph 1 letter d does not apply.

4 The granting and extension of the residence permit may be linked to the conclusion of an integration agreement if there is a special need for integration in accordance with the criteria set out in Article 58a.

64 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).

65 SR 831.30

Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:

a.
coabitano con lui;
b.
dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
c.
non dipendono dall’aiuto sociale;
d.
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
e.
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC69 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.

3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

69 RS 831.30

 

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