1 The foreign spouse and unmarried children under 18 of a Swiss national who live with the Swiss national are entitled to be granted a residence permit and to have their residence permit extended.
2 Foreign family members of Swiss nationals are entitled are entitled to be granted a residence permit and to have their residence permit extended if they are in the possession of a settlement permit from a country with which an agreement on the free movement of persons has been concluded. Family members are:
3 After a law-abiding and uninterrupted period of stay of five years, a foreign spouse is entitled to be granted a settlement permit if the integration criteria set out in Article 58a are met.61
4 Children under twelve are entitled to be granted a settlement permit.
61 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
1 I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
2 I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:
3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.65
4 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
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