142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 3 Admission

1 The admission of gainfully employed foreign nationals is allowed in the interests the economy as a whole; the chances of lasting integration in the Swiss employment market as well as in the social environment are crucial. Switzerland’s cultural and scientific needs shall be appropriately taken account of.

2 Foreign nationals shall also be admitted if international law obligations, humanitarian grounds or the unity of the family so requires.

3 In deciding on the admission of foreign nationals, account shall be taken of Switzerland's demographic and social development.

Art. 3 Ammissione

1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.

3 Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

 

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