1 Foreign nationals must produce a valid identity document at the time of registration. The Federal Council shall determine the exceptions and the recognised identity documents.
2 The competent authority may require an extract from the register of convictions in the applicant's country of origin or native country as well as further documents that are necessary for the procedure.
3 Registration may only be carried out if all the documents indicated by the competent authority as necessary for granting the permit are provided.
1 All’atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.
2 L’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.
3 La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall’autorità competente.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.