142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 122a Violations of the duty of care by air carriers

1 Any air carrier that violates its duty of care under Article 92 paragraph 1 shall be required to pay 4000 francs for each person carried who is not in possession of the required travel documents, visa or residence documents. In serious cases, the penalty is 16 000 francs per person. In minor cases, proceedings may be waived.

2 A violation of the duty of care is presumed if the air carrier carries persons who are not in possession of the travel documents, visas, or residence documents required for entry to the Schengen area or for transit through the international transit zones of the airports and who are refused entry.

3 There is no violation of the duty of care where:

a.
the air carrier proves that:
1.
the forgery or falsification of a travel document, visa or residence document was not clearly recognisable,
2.
it was not clearly recognisable that a travel document, visa or residence document did not pertain to the person carried,
3.
it was not immediately possible to ascertain the authorised term of stay or points of entry on the basis of the stamps on the travel document,
4.
it took all the organisational measures that can reasonably be required to prevent it from carrying persons that do not possess the travel documents, visas and residence documents required for entry to the Schengen area or for transit through the international transit zones of the airports;
b.
the air carrier provides credible evidence that it was coerced into carrying a person.

4 The Federal Council may provide for exemptions from the penalty under paragraph 1, in particular in situations of war or natural disaster.

446 Inserted by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).

Art. 122a Violazioni dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

1 Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

2 Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.

3 Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:

a.
dimostra che:
1.
la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,
2.
non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,
3.
in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,
4.
ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; o
b.
rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

461 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

 

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