1 SEM is the central authority for consultations in connection with visa applications under the Schengen Association Agreements.
2 In this capacity, it may use automated procedures to disclose and retrieve in particular the following categories of data:
3 The Swiss foreign representations may exchange data required at their location for consular cooperation with their partners from states that are bound by a Schengen Association Agreement, and in particular information about the use of forged or falsified documents and about human smuggling networks as well as data of the categories mentioned in paragraph 2.
4 The Federal Council may adapt the categories of personal data mentioned in paragraph 2 to the latest developments of the Schengen Acquis. For this purpose, it shall consult the Federal Data Protection Commissioner.
1 La SEM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
2 In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:
3 Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.
4 Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’Incaricato federale della protezione dei dati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.