141.0 Federal Act of 20 June 2014 on Swiss Citizenship (Swiss Citizenship Act, SCA)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 7 Loss by being born abroad

1 A child born abroad to a Swiss parent who is a citizen of another country forfeits Swiss citizenship on reaching the age of 25, unless his or her birth has been notified to a Swiss authority abroad or in Switzerland or he or she has declared in writing that he or she wishes to remain a Swiss citizen.

2 If a child forfeits Swiss citizenship by virtue of paragraph 1, then his or her children also forfeit Swiss citizenship.

3 Notification in terms of paragraph 1 is constituted in particular by any notification by parents, relatives or acquaintances with a view to the child's entry in registers in Switzerland, matriculation or the issuing of identity documents.

4 Any person who, against his or her will, has been unable to provide notification or a declaration in terms of paragraph 1 in time, may still do so validly within one year of the reason for their failure to do so ceasing to apply.

Art. 7 Perdita per nascita all’estero

1 Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a venticinque anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, salvo che, fino a questa età, sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

2 I figli di chi perde la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 1 perdono parimenti la cittadinanza svizzera.

3 È segnatamente considerata come notificazione ai sensi del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

4 Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione in tempo utile conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.