The cantons are entitled to charge fees to cover the costs of the procedure for relief of citizenship.
I Cantoni possono riscuotere, per l’esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.