141.0 Federal Act of 20 June 2014 on Swiss Citizenship (Swiss Citizenship Act, SCA)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 38 Inclusion of children

1 Relief of citizenship also applies to minor children who:

a.
are under the parental care of the person relieved of citizenship;
b.
are not resident in Switzerland; and
c.
hold or have been assured of another nationality.

2 Minor children who are over the age of 16 years are only included in the relief of citizenship if they give their written consent.

Art. 38 Estensione ai figli

1 Sono compresi nello svincolo i figli minorenni:

a.
posti sotto l’autorità parentale del genitore svincolato;
b.
che non risiedono in Svizzera; e
c.
che già possiedono o hanno la sicurezza di acquisire la cittadinanza di un altro Stato.

2 I figli minorenni di oltre 16 anni sono compresi nello svincolo soltanto qualora vi consentano per scritto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.