141.0 Federal Act of 20 June 2014 on Swiss Citizenship (Swiss Citizenship Act, SCA)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 12 Criteria for integration

1 Successful integration is demonstrated in particular by:

a.
showing respect for public security and order;
b.
respecting the values enshrined in the Federal Constitution;
c.
being able to communicate in a national language in everyday situations, orally and in writing;
d.
participating in economic life or by acquiring an education; and
e.
encouraging and supporting the integration of one’s wife or husband, registered partner or the minor children for whom one has parental responsibility.

2 Appropriate account must be taken of the situation of persons who, due to disability or illness or other significant personal circumstances, are unable or only able with difficult to meet the criteria for integration set out in paragraph 1 letters c and d.

3 The cantons may provide for additional criteria for integration.

Art. 12 Criteri d’integrazione

1 Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

a.
dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
b.
dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
c.
dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
d.
dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e
e.
dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.

2 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.

3 I Cantoni possono prevedere altri criteri d’integrazione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.