141.0 Federal Act of 20 June 2014 on Swiss Citizenship (Swiss Citizenship Act, SCA)

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Art. 1

1 The following persons are Swiss citizens from birth:

a.
a child whose parents are married to each other and whose father or mother is a Swiss citizen;
b.
the child of a female Swiss citizen who is not married to the child's father.

2 The minor foreign child of a Swiss father who is not married to the child's mother acquires Swiss citizenship as if at birth on establishing filiation with the father.

3 If a minor child who acquires Swiss citizenship under paragraph 2 has children, they also acquire Swiss citizenship.

Art. 1 Acquisizione per filiazione

1 È cittadino svizzero dalla nascita:

a.
il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
b.
il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

2 Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l’acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.

3 I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.