1 The Federal Cyber Security Delegate has the following tasks:
2 He or she shall regularly inform the FDF on behalf of the Federal Council about the status of information technology security in the departments and the Federal Chancellery.
3 He or she may participate in the preparation of Federal Administration IT directives that relate to cyber security and in security-relevant IT projects. In particular he or she may request information, comment thereon and request changes.
4 He or she may, after consulting the Swiss Federal Audit Office, request audits of information technology security.
9 Amended by Annex No 1 of the O of 25 Nov. 2020 on the Digital Transformation and ICT, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5871).
1 Il delegato alla cibersicurezza ha i seguenti compiti:
2 Il delegato alla cibersicurezza informa regolarmente il DFF, all’attenzione del Consiglio federale, sullo stato della sicurezza informatica nei dipartimenti e nella Cancelleria federale.
3 Egli può partecipare all’elaborazione di direttive informatiche dell’Amministrazione federale che riguardano la cibersicurezza e a progetti informatici rilevanti dal profilo della sicurezza. Segnatamente può richiedere informazioni, pronunciarsi in merito ed esigere modifiche.
4 Egli può esigere verifiche della sicurezza informatica dopo aver sentito il Controllo federale delle finanze.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.