1 The Confederation is responsible for legislation on radio and television as well as on other forms of public broadcasting of features and information.
2 Radio and television shall contribute to education and cultural development, to the free shaping of opinion and to entertainment. They shall take account of the particularities of the country and the needs of the Cantons. They shall present events accurately and allow a diversity of opinions to be expressed appropriately.
3 The independence of radio and television as well as their autonomy in deciding on programming is guaranteed.
4 Account must be taken of the role and duties of other media, in particular the press.
5 Complaints about programmes may be submitted to an independent complaints authority.
1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.
2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
3 L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.
4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.