1 The Confederation shall protect the constitutional order of the Cantons.
2 It shall intervene when public order in a Canton is disrupted or under threat and the Canton in question is not able to maintain order alone or with the aid of other Cantons.
1 La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.
2 La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.