1 All activities of the state are based on and limited by law.
2 State activities must be conducted in the public interest and be proportionate to the ends sought.
3 State institutions and private persons shall act in good faith.
4 The Confederation and the Cantons shall respect international law.
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.