101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 37 Citizenship

1 Any person who is a citizen of a commune and of the Canton to which that commune belongs is a Swiss citizen.

2 No person may be given preferential treatment or suffer prejudice because of their citizenship. The foregoing does not apply to regulations on political rights in citizens’ communes and corporations or to participation in the assets thereof, unless cantonal legislation provides otherwise.

Art. 37 Diritti di cittadinanza

1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

2 Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.

 

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