1 Employees, employers and their organisations have the right to join together in order to protect their interests, to form associations and to join or not to join such associations.
2 Disputes must wherever possible be resolved through negotiation or mediation.
3 Strikes and lock outs are permitted if they relate to employment relations and if they do not contravene any requirements to preserve peaceful employment relations or to conduct conciliation proceedings.
4 The law may prohibit certain categories of person from taking strike action.
1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.
2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.
3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.