1 A partial revision of the Federal Constitution may be requested by the People or decreed by the Federal Assembly.
2 The partial revision must respect the principle of cohesion of subject matter and must not violate mandatory provisions of international law.
3 The popular initiative for partial revision must also respect the principle of consistency of form.
1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.
2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.